• LA DIRETTIVA UE 2024/825 contro il GREENWASHING

Entrerà  pienamente in vigore il 26 settembre la Direttiva UE 2024/825 che rappresenta l’ultimo step ad oggi di un processo di tutela dei consumatori iniziato la direttiva UE 2005/29 relativa alla pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori.

Rispetto alla direttiva del 2005, la Direttiva 825 dedica una particolare attenzione alle pratiche di greenwashing, cioè alla comunicazione ingannevole o poco trasparente in materia di rispetto dell’ambiente.

Proprio perché riguarda in modo specifico le modalità di comunicare informazioni di carattere ambientale, la direttiva riguarda moltissime aziende, anche noi di E.C.O. Italia e soprattutto i nostri fornitori.

Senza entrare nel dettaglio del provvedimento, che merita comunque una attenta lettura, pensiamo che sia utile sapere che la direttiva vuole evitare che si utilizzino espressioni generiche ( ad esempio “ecologico” , “sostenibile”, “biodegradabile” ) se non accompagnate da dati e descrizioni circostanziate e provate.

Cosa cambierà quindi nei materiali promozionali e nei documenti tecnici?

Per quanto riguarda ad esempio un lubrificante biodegradabile, non basterà più riportare espressioni quali “biodegradabile oltre il 60% in base a OECD 301B” in quanto i test OECDserie 301 si riferiscono alla biodegradabilità dei singoli componenti ma non riguardano il prodotto finale che in genere è una formulazione di più componenti. Ciò non significa che menzionare il superamento del test OECD 301 B – ad esempio – sia sbagliato, ma è necessario precisare ora a quale specifico componente ci si riferisce. Se il prodotto finale è biodegradabile, dobbiamo riportare in base a quale criterio è stata verificata questa caratteristica e, al riguardo, le più importanti norme di riferimento valide sono:

Nel documento andranno riportate tutte le norme e i test a cui il prodotto è conforme, sia i test OECD sia altre normative quali EN 17181: 2019; Iso 15380:2016, EUEcolabel, altre etichette ambientali eventualmente ottenute. Naturalmente dovranno essere certificazioni rilasciate da enti terzi riconosciuti a livello internazionale.

Analogamente, andranno circostanziati i benefici ottenuti grazie all’utilizzo di prodotti biodegradabili/ecologici: i benefici devono essere precisi, basati su dati chiari e trasparenti e non generiche promesse di un futuro ottenimento di vantaggi non chiari.

La Direttiva ha un raggio di azione molto più esteso, che, come precedentemente scritto, va oltre il singolo prodotto : per questo motivo vale la  pena leggerla o quanto meno leggere il documento di sintesi disponibile nel sito ufficiale dell'Unione Europea. 

Da parte nostra, possiamo assicurare che i nostri fornitori stanno già lavorando per adeguarsi al testo normativo e stanno aggiornando tutta la documentzione tecnica e promozionale: naturalmente si tratta di un lavoro impegnativo che richiederà tempo, ma l'obiettivo, che assicuriamo di raggiungere il prima possibile, è di essere in linea con questo nuovo approccio basato sulla trasparenza e la veridicità.